AA153-10 Minerbio 05/10/2010
MOZIONE
“sicurezza e coesione sociale: identificazione delle persone”
Il Consiglio Comunale di Minerbio,
Visti:
● l’art.7-bis e l’art.54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.EE.LL. come novellato dal D.L. 23.05.2008, n. 92 convertito con legge 24 luglio 2008, n. 125;
● la Carta dei valori della cittadinanza e dell’integrazione approvata con decreto del Ministero dell’Interno in data 23/04/2007 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 15/06/2007;
● l’art. 85 del T.U.L.P.S. – R.D. 18 giugno 1931, n. 773;
● l'art. 6 comma 4 del decreto legge n.92 del 23 maggio 2008;
● l’articolo 7 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
● l’art. 5 della legge 152/1975;
● l’articolo 16 della Legge 24 novembre 1981, n. 689 come modificato dall’articolo 6 bis della Legge 24 luglio 2008, n. 125 di conversione del D.L. 23.05.2008, n. 92;
● il Decreto del Ministro dell’Interno del 5 agosto 2008.
Premesso che:
● il paragrafo 26 della Carta dei Valori della Cittadinanza e dell’Integrazione recita “In Italia non si pongono restrizioni all'abbigliamento della persona, purche' liberamente scelto, e non lesivo della sua dignita'. Non sono accettabili forme di vestiario che coprono il volto perche' cio' impedisce il riconoscimento della persona e la ostacola nell'entrare in rapporto con gli altri”;
● il Decreto del Ministro dell’Interno del 5 agosto 2008 fissa criteri per l’attuazione dei poteri attribuiti ai sindaci individuati ai sensi della L 125/2008;
● ancor prima della barbarie razzista di Novi Modenese, culminata nel martirio di Shahnaz e nel tentato omicidio della figlia Nosheen, ci sono ben noti i casi di Hina e di Saana, eroine della libertà, casi che devono rappresentare un monito preoccupante, a cui ogni Comunità seria ha il dovere morale di rispondere con Ordinanze contro la prevaricazione e la sottomissione femminile, in favore della parità fra i sessi, dell’emancipazione, della coesione sociale e dell’integrazione;
● ci vengono segnalati i primi casi di circolazione, nel territorio comunale, di persone con la testa parzialmente coperta da copricapi o simili, tali che potrebbero rendere difficile il riconoscimento immediato del soggetto;
● nel territorio comunale, nelle aree pubbliche o aperte al pubblico, soprattutto nei pressi e all’interno di edifici che ospitano istituzioni pubbliche, nonché di asili, scuole e giardini, frequentati prevalentemente da soggetti minori di età, occorre prevenire situazioni di disagio assicurando l’immediata riconoscibilità delle persone, al fine di favorire l’eventuale identificazione da parte delle forze dell’ordine;
● sussistono esigenze di integrazione ed inclusione sociale rispetto alle quali l’utilizzo di un abito che copre il volto può rappresentare un forte ostacolo, fonte di isolamento sociale, emarginazione e, in ultima analisi, di degrado sociale, ancor più se riferito a minori d’età;
● comportamenti come quelli di cui sopra possono determinare rischi per la sicurezza urbana e l’incolumità pubblica e per il pacifico e sereno svolgimento delle attività didattiche o ludiche;
● i precetti religiosi, ai quali mariti o padri interessati sono soliti appellarsi, rischiano di fungere quale pretesto o scusa per soggetti malintenzionati o latitanti per coprirsi il volto, ostacolando la loro identificazione.
Considerato che:
● l’art. 2 del Decreto del Ministero dell'Interno del 5 agosto 2008 conferisce nuove competente e maggiori poteri ai sindaci;
● in questa Aula è stato recentemente approvato un Ordine del Giorno contro la violenza sulle donne;
● la “sicurezza percepita” passa attraverso alcuni episodi di cronaca nazionale che vedono protagoniste donne che indossano un vestiario tale da renderle fisicamente irriconoscibili;
● sovente tale vestiario, comunemente noto con il nome di Burca o Nicab, è imposto alla donna mediante prevaricazione violenta;
● parimenti e’ noto che in alcuni casi sia stata acclarata la violenza psicologica su bambine e ragazze minorenni, al fine di costringerle alla sottomissione e a forzarne l’uso di tale abbigliamento;
● molti Paesi d’origine dei soggetti che indossano tali indumenti, stanno legiferando per vietarne l’uso in luoghi pubblici, al fine di abbassare il rischio di attentati terroristici ad opera di facinorosi che utilizzano tale mascheramento per non farsi riconoscere;
● a rafforzamento dell’ODG contro la violenza sulle donne da noi approvato, si considerino come “persone non gradite a Minerbio” coloro i quali impongono alla donna, adulta o minore, l’uso di vestiario atto a svilirne la dignità, l’integrazione e l’emancipazione.
Appreso che:
● numerosi comuni hanno già adottato, o sono in procinto di adottare disposizioni per l’Ordine e la Sicurezza atte a garantire l’immediata identificazione delle persone nei luoghi pubblici, per esempio: Citta’ di Novara, Citta’ di Treviso, Comuni di Montegrotto (PD), Drezzo (CO), Cantù (MB), Camerata Cornello e Costa Volpino (BG), Alassio (SV), Varallo Sesia (VC), Sassuolo (MO), Fermignano (PU).
Preso atto che:
● Il Ministero dell’Interno ha fissato con apposito Decreto i criteri dei Poteri attribuiti ai Sindaci ai sensi della Legge 125/2008;
● La “carta dei valori della Cittadinanza e dell’Integrazione” pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale il 15/06/2007, specifica che “Non sono accettabili forme di vestiario che coprono il volto perché ciò impedisce il riconoscimento della persona e la ostacola nell'entrare in rapporto con gli altri”.
Ritenuto pertanto che:
● l’uso di vestiario che maschera il volto può suscitare inquietudine e disagio anche e soprattutto sui minori, con potenziale pregiudizio della pacifica convivenza e della tranquillità della nostra Comunità;
● in materia di prevenzione e contrasto alla criminalità è necessario adottare misure che rendano immediata l’identificazione delle persone;
● al fine di evitare di apparire selettivi o cinici nelle Deliberazioni, è senza dubbio fondamentale predisporre Ordinanze preventive, prima che il problema si presenti in modo dirompente e incontrollabile sul Territorio.
Impegna il Sindaco:
● ad emanare apposita Ordinanza atta a vietare, su tutto il Territorio Comunale e in special modo in luoghi “sensibili” quali parchi, banche, uffici pubblici, esercizi commerciali ed aree scolastiche, l’uso di indumenti e mezzi atti a rendere difficoltosa l’identificazione della persona occultandone l’ovale del viso e/o mascherando i tratti somatici, i segni particolari del volto, il colore degli occhi e il colore dei capelli così come riportato sui Documenti d’Identità;
● a predisporre una adeguata ed esemplare Sanzione Amministrativa, che funga da deterrente per chiunque non osservi l’Ordinanza;
● ad escludere da tale Ordinanza l’uso di mascheramenti adottati in occasione di manifestazioni folkloristiche o feste tradizionali paesane (es. il carnevale), nonché durante la marcia su mezzi in cui sia obbligatorio, per legge, l’uso di casco protettivo;
● a dare disposizione alle Forze di Polizia di far rispettare scrupolosamente su tutto il Territorio Comunale di Minerbio il disposto dell'art. 5 della Legge 22/05/1975 n. 152, con il massimo dello zelo nel controllo, nell’identificazione e nella sanzione amministrativa di chiunque non rispetti l’Ordinanza, nonche’ nella segnalazione immediata alle Autorita’ competenti di chi reiteri tale comportamento.
Mirko Lazzari
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